Due recenti decisioni del Tribunale di Ferrara e del Tribunale di Siracusa intervengono con fermezza su un tema sempre più attuale e preoccupante, l’utilizzo acritico e improprio dell’intelligenza artificiale da parte degli avvocati, anche in sede processuale.
L’ordinanza del Tribunale di Ferrara
Nell’ordinanza del 20 febbraio 2026 il Tribunale di Ferrara definisce privo di alcun valore (“tamquam non esset“) uno screenshot di una conversazione con ChatGPT, prodotto da un avvocato come prova documentale, rilevando tre gravi problemi:
- la parzialità del documento, in quanto lo screenshot mostrava solamente la risposta dell’intelligenza artificiale, ma non la domanda alla stessa, determinante per far comprendere il contesto nel quale è stato chiesto al sistema di AI di operare;
- la non pertinenza dei precedenti giurisprudenziali citati da ChatGPT con il caso di specie;
- la mancata verifica delle risultanze del quesito, evidente dall’assenza totale di riferimenti ad ulteriori ricerche effettuate in relazione alle stesse.
Nessuna di queste problematicità è legata al funzionamento dell’AI, bensì all’utilizzo della stessa da parte del legale. Risulta particolarmente efficace il termine “allucinazioni“, utilizzato dal giudice – che cita la precedente ordinanza del 14 marzo 2025 del Tribunale di Firenze – per sottolineare quanto possa essere fuorviante l’uso acritico dell’intelligenza artificiale, la quale tende a confermare, in seguito all’insistenza dell’umano “interrogante”, anche risultati inesistenti o totalmente non conferenti con la situazione concreta alla base del quesito.
Si sottolinea come il giudice fondi le proprie argomentazioni sul Regolamento UE n. 2024/1689 – il c.d. “AI Act” – e sulla Legge n. 132/2025, con la quale il nostro ordinamento ha recepito gli obblighi dei professionisti intellettuali con riguardo all’intelligenza artificiale: si tratta di due atti normativi vigenti che comportano delle regole chiare di utilizzo dell’AI, quali ad esempio il rispetto del principio di supervisione umana e l’obbligo di informare il cliente circa l’uso di strumenti di tale tipo.
La sentenza del Tribunale di Siracusa
Nella sentenza del Tribunale di Siracusa n. 338 del 20 febbraio 2026 la censura da parte del giudice dell’utilizzo acritico dell’AI non avviene tramite l’analisi immediata di un documento palesemente privo di valore come nel caso di Ferrara, ma attraverso un’accurata argomentazione costruita a partire da quattro virgolettati della Corte di Cassazione contenuti negli scritti di parte attrice.
Tali riferimenti testuali non trovano riscontro in alcuna pronuncia esistente e dunque, escludendo l’ipotesi di errori materiali di trascrizione o di invenzioni deliberate del legale, il giudice individua come tesi più probabile ritenere che il difensore si sia avvalso di uno strumento di AI senza sottoporre i risultati alla doverosa verifica delle fonti.
Il Tribunale afferma con chiarezza che i sistemi di AI «non costituiscono banche dati giurisprudenziali da cui estrarre precedenti e citazioni, bensì strumenti di generazione automatica del linguaggio fondati su meccanismi inferenziali di natura statistica e probabilistica», dunque propensi a creare «contenuti formalmente plausibili ma sostanzialmente falsi o inesistenti» (le “allucinazioni” di cui sopra), il cui utilizzo acritico nel processo integra gli estremi della colpa grave.
Conclusioni
I due provvedimenti chiariscono che il problema non è la tecnologia, ma l’utilizzo che se ne fa: l’output generativo dell’AI non produce conoscenza giuridica attendibile, la responsabilità dell’avvocato è anzitutto esserne consapevole, e poi improntare i propri comportamenti in conseguenza di tale assunto.
Ferrara e Siracusa ribadiscono che l’AI può supportare l’attività del legale, sia nella ricerca sia nella scrittura, ma non sostituirsi al controllo umano nella verifica delle fonti e nell’articolazione degli atti processuali. Le pronunce segnano così uno dei primi tentativi di definire un vademecum dell’uso forense dell’intelligenza artificiale, il rispetto del quale costituisce anzitutto una tutela per ogni cittadino che si trovi ad affrontare un procedimento giudiziale, la cui difesa non può e non deve essere indebolita da eventuali “allucinazioni tecnologiche”.
In attesa del giorno in cui occorrerà preoccuparsi della sostituzione dei giudici con le macchine, la giurisprudenza ha dunque iniziato ad affrontare un problema già attuale e diffuso: gli avvocati che delegano la propria intelligenza giuridica alle macchine.
Resto a disposizione per qualsiasi chiarimento e necessità.
